Sez. 1, Sentenza n. 6969 del 25/07/1997 (Rv. 506262 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione di credito - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
La dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, al quale sia stata anteriormente notificata l'intervenuta cessione di credito di data certa, non incide sulla suddetta cessione, essendosi questa già perfezionata per effetto del consenso legittimamente espresso fra cedente e cessionario. La cessione, infatti, produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio al cessionario, che diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto. Sicché egli diviene titolare del diritto di credito ceduto, già all'atto dell'incontro del consenso delle parti, salvo che, essendo oggetto del contratto un credito futuro, il trasferimento sia differito al momento in cui il credito viene ad esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)