Sez. 1, Sentenza n. 1413 del 22/02/1996 (Rv. 495983 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Cessione di credito - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione al fallimento - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914 n. 2 cod. civ. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2914
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)