Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 02/02/2001 (Rv. 543614 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Factoring - Convenzione atipica, attuata mediante la cessione dei crediti di un imprenditore ad un altro - Effetto traslativo immediato o differito - Condizioni - Conoscenza e volontà del debitore ceduto - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO
Il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli articoli 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall' esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengono ad esistenza se i crediti sono futuri o se per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione è necessario trasmettere i crediti con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario (factor), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Legge 21/02/1991 num. 52, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)