Sez. 1, Sentenza n. 1910 del 12/06/1980 Cc. (dep. 30/09/1980) Rv. 146438 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONSEGUENZE SULLO STATO DI DETENZIONE - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONSEGUENZE SULLO STATO DI DETENZIONE - FATTISPECIE.*
Procedutosi a giudizio direttissimo tipico a carico di un imputato arrestato in flagranza di reato, la circostanza che il giudice del dibattimento - al fine di far esperire tutti gli opportuni accertamenti per meglio individuare i fatti e la loro riconducibilita a coloro che ne sono stati indicati come gli autori - abbia ordinato la restituzione degli Atti al pubblico ministero per procedere nelle forme ordinarie, non esplica alcun effetto automatico sullo stato di detenzione legittimamente instaurato in conseguenza della convalida dell'arresto. (nella specie si procedeva a carico di un soggetto imputato di detenzione di sostanze stupefacenti ed il tribunale, ritenuto necessario accertare natura e quantita delle sostanze sequestrate, aveva ordinato la restituzione degli Atti al pubblico ministero perche procedesse nelle forme ordinarie e aveva respinto l'eccezione di nullita del decreto di convalida dell'arresto in flagranza. Nel suo ricorso l'imputato aveva dedotto l'illegittimita della detenzione e la contraddittorieta della motivazione del provvedimento impugnato). (V mass n 139151).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)