Sez. 2, Sentenza n. 1302 del 06/04/1983 Cc. (dep. 31/05/1983) Rv. 159308 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LIMITI - FATTISPECIE: ILLEGITTIMA SOSTITUZIONE DI CUSTODIA PREVENTIVA CON ARRESTO DOMICILIARE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - LIMITI - FATTISPECIE: ILLEGITTIMA SOSTITUZIONE DI CUSTODIA PREVENTIVA CON ARRESTO DOMICILIARE.*
Instaurato il giudizio direttissimo, ove il giudice non ritenga di darvi corso trasmettendo gli Atti al pubblico ministero o al giudice istruttore per procedersi nelle forme ordinarie, non può lo stesso giudice dare alcun provvedimento relativo alla libertà personale dell'imputato, salvo l'Obbligo di ordinarne la liberazione se la legge non consente il mandato di cattura. (nella specie, il giudice del dibattimento, nel passaggio dal rito direttissimo a quello ordinario, aveva sostituito la custodia preventiva dell'imputato con l'arresto nella sua abitazione). (V mass n 146438; (Conf mass n 148646).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)