Sez. 1, Ordinanza n. 748 del 30/03/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139151 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - CONDIZIONI - NECESSITA DI SPECIALI INDAGINI - POTERI DEL GIUDICE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - CONDIZIONI - NECESSITA DI SPECIALI INDAGINI - POTERI DEL GIUDICE.*
L'esclusione, anche all'inizio del dibattimento, del giudizio direttissimo, con trasmissione degli Atti al PM perche proceda con le forme ordinarie, puo essere disposta dal giudice solo se ritenga insussistenti le condizioni di legittimita formale del rito direttissimo tipico (arresto in flagranza, ordine di cattura entro il trentesimo giorno dal reato, termine per la presentazione dello imputato all'udienza), e non se egli ritenga insussistente la condizione di legittimita sostanziale relativa alla non necessita di speciali indagini. In tale ipotesi, infatti, il giudice o procede egli stesso agli Atti di acquisizione probatoria o meno, se questi non siano esperibili in dibattimento (ad esempio perizia) o se, compiuta l'istruzione e chiuso il dibattimento si imponga un supplemento istruttorio, dispone che si proceda ad istruzione formale ai sensi del primo comma dell'art 504 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 504 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)