Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011 (Rv. 619703 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Permessi umanitari - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83, Direttive del Consiglio CEE 05/09/2005 num. 85, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 34 com. 4, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 28 art. 32 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)