Sez. 6 - 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012 (Rv. 624099 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Cognizione - Attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova. (Fattispecie relativa a cittadina straniera originaria del Congo, sottoposta a rapimento e violenza sessuale da parte di un gruppo militare).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 28 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 28 art. 32 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)