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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4139 del 18/02/2011 (Rv. 616948 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Requisiti - Assimilabilità ai permessi umanitari - Parziale - Conseguenze - Applicabilità residuale delle norme sui permessi umanitari - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616948-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero, instaurato dalle Direttive CE 2004/83 e 2005/85, così come recepite nei d.lgs. 19 novembre 2007 n.251 e 28 gennaio 2008, n.25, ha introdotto una nuova misura tipica, la protezione sussidiaria, che può essere riconosciuta anche quando sussista il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. (art. 3 CEDU). Ne consegue che il positivo riscontro di tali condizioni non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio del permesso di natura umanitaria, già previsto nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, ma dà diritto ad un titolo di soggiorno stabile, triennale ed alla fruizione di un ampio quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie). Tuttavia, tale coincidenza di requisiti, pur essendo riconosciuta espressamente dalla previsione della convertibilità, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, dei permessi umanitari preesistenti in protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 251 del 2007, non esclude, nell'attuale sistema delle misure di protezione internazionale, la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83, Direttive del Consiglio CEE 05/09/2005 num. 85, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 34 com. 4, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)