Sez. L, Sentenza n. 9799 del 04/10/1990 (Rv. 469379 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - CONTINUITÀ DELL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - INTERRUZIONE PER EFFETTO DEL GODIMENTO DELLE FERIE - ESCLUSIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE ADOTTATO DAL DATORE DI LAVORO IN COINCIDENZA CON L'INIZIO DELLE FERIE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - CONTINUITÀ DELL'ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - INTERRUZIONE PER EFFETTO DEL GODIMENTO DELLE FERIE - ESCLUSIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE ADOTTATO DAL DATORE DI LAVORO IN COINCIDENZA CON L'INIZIO DELLE FERIE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La continuità dell'espletamento di mansioni superiori (per il periodo di tre mesi fissato dalla legge o per il diverso periodo fissato dalla contrattazione collettiva), necessaria ai fini del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 cod. civ., non è interrotta dal godimento delle ferie avvenuto nel corso del periodo di assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori, né dalla revoca del provvedimento di destinazione adottato dal datore di lavoro in coincidenza con l'inizio delle ferie, ove tale revoca sia diretta unicamente a provvedere alle esigenze di funzionamento dell'ufficio in detto periodo ed il lavoratore, al termine delle ferie, abbia continuato a svolgere le mansioni superiori senza alcun nuovo provvedimento di destinazione. (V 752/86, mass n 442226; (V 1859/79, mass n 398241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)