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Sez. L, Sentenza n. 1859 del 30/03/1979 (Rv. 398241 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MANSIONI SUPERIORI - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - CONDIZIONI - CONTINUITA - INTERRUZIONE PER EFFETTO DEL GODIMENTO DELLE FERIE AVVENUTO NEL CORSO DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE - ESCLUSIONE - INTERRUZIONE PER REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE ALLE MANSIONI SUPERIORI ADOTTATO IN COINCIDENZA DELL'INIZIO DELLE FERIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398241-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MANSIONI SUPERIORI - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA - CONDIZIONI - CONTINUITA - INTERRUZIONE PER EFFETTO DEL GODIMENTO DELLE FERIE AVVENUTO NEL CORSO DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE - ESCLUSIONE - INTERRUZIONE PER REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE ALLE MANSIONI SUPERIORI ADOTTATO IN COINCIDENZA DELL'INIZIO DELLE FERIE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'art 2103 cod civ (nuovo testo), il quale stabilisce che nel caso di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diventa definitiva - ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi, fa riferimento ad una assegnazione continuativa che non puo risultare dalla somma di piu periodi distinti. Tale continuita non e pero interrotta per effetto del godimento delle ferie avvenuta nel corso del periodo di assegnazione, ne e interrotta dalla revoca del provvedimento di destinazione adottato dal datore di lavoro in coincidenza dell'inizio delle ferie, ove tale revoca sia diretta unicamente a provvedere alle esigenze del funzionamento dell'ufficio in detto periodo ed il lavoratore, al termine delle ferie, abbia continuato a svolgere le mansioni superiori senza alcun nuovo provvedimento di destinazione. (V 3985/76, mass n 382654).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)