Sez. 5, Sentenza n. 12394 del 06/07/2004 (Rv. 574204 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Direttiva CEE n. 335 del 1969 e succ. mod. - Ostatività alla applicazione dell'imposta proporzionale di registro - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro ed in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, come modificata dalle direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE, non osta alla riscossione dell'imposta proporzionale di registro in base alla tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (v. sentenza Corte di Giustizia 27 ottobre 1998, in causa C - 152/97), perché tale operazione non può inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante ed in quanto non si realizza nessuno spostamento o movimento di capitali o, comunque, modifica dell'assetto societario e, quindi, difettano i presupposti della tutela apprestata dalle norme comunitarie alla libertà di circolazione dei capitali medesimi.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)