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Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 (Rv. 657426 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Forma scritta - Consacrazione in unico documento - Necessità - Eccezione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657426-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, la accettazione successiva e separata, per corrispondenza, da parte di una Università, della precedente proposta di convenzione formulata da un'associazione culturale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)