Sez. 1 - , Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017 (Rv. 647056 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti della P.A. – Forma scritta richiesta “ad substantiam” – Art. 17, r.d. n. 2440 del 1923 – Contratto di “advisoring”, stipulato con trattativa privata – Redazione del contratto su un unico documento sottoscritto da entrambi i contraenti – Necessità – Non sussiste.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamentee la redazione dell’atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l’accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall’ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all’art. 17, r.d. n. 2440 del 1923.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)