Sez. 3, Sentenza n. 12540 del 17/06/2016 (Rv. 640379 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Forma scritta - Consacrazione in unico documento - Necessità - Conclusione mediante cd. elaborazione comune del testo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti (salva l'ipotesi eccezionale prevista "ex lege" di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione - sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi - di un unico documento contrattuale il cui contenuto (nella specie, relativo ad un rapporto di locazione) sia stato concordato dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)