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Sez. 1, Sentenza n. 5561 del 19/03/2004 (Rv. 571334 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO | Titoli al portatore - Indicazione nella scrittura privata costitutiva del pegno - Necessità - Contenuto e limiti - Pegno irregolare - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571334-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI TITOLI DI CREDITO

Il principio secondo cui il requisito della sufficiente indicazione della cosa data in pegno ben può ritenersi soddisfatto, nel caso di pegno di titoli di credito al portatore, dalla semplice menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessità di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento, superflui rispetto all'interesse tutelato, si applica anche al pegno irregolare, che si caratterizza per la previsione della facoltà del creditore di disporre dei titoli ricevuti in pegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2787 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)