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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 642 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-08, depositata il 1988-06-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:642
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13228

  • Edilizia e urbanistica
  • Opere abusive
  • Sanzioni, recupero e sanatoria
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.l. 7 novembre 1987 n. 458, art. 12.
  • Cost., artt. 117, 118, 9 e 77.
Leggi la massima
La mancata conversione del decreto-legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, rende manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esso contenute. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost., nonché al principio generale di separazione dei poteri costituzionali, e relativa all'art. 12 del decreto-legge 7 novembre 1987 n. 458). da ultimo, O. n. 434/1988.

Norme impugnate

  • art. 12 d.l. 7 novembre 1987, n. 458

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 7 novembre 1987, n. 458, recante: "Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", promosso con ricorso della regione Toscana, notificato il 3 dicembre 1987, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la regione Toscana, con ricorso notificato il 3 dicembre 1987 e depositato l'11 successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost., nonché dei princìpi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali, dell'art. 12 del d.-l. 7 novembre 1987, n. 458 (Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive); che, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, avvenuta nella G.U. n. 261 del 7 novembre 1987; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 434 del 1988) la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 7 novembre 1987, n. 458, sollevata, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost., nonché per violazione del principio generale di separazione dei poteri costituzionali, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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