Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 344 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13485
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- D.L. 30.12.1988, N. 547. - STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SARDEGNA ARTT. 47 E 53; NORME ATTUAZIONE STATUTO SARDEGNA, D.P.R. 19.6.1977, N. 348; COST. ARTT. 5, 117, 118, 119, 125. Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini del d.l. denunziato. - v. n. 642/1988.
Norme impugnate
- d.l. 30 dicembre 1988, n. 547
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) promossi con ricorsi delle Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna, notificati il 28 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 3 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e 11 del registro ricorsi 1989.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28 gennaio 1989 e depositato il 3 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 12 giugno 1977, n. 348);
che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 30 gennaio 1989 e depositato l'8 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso decreto legge n. 547 del 1988 per violazione, degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Cost.;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
punto 2
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti, l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 19 giugno 1977, n. 348), e dalla Regione Emilia Romagna per violazione degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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