Sez. 5, Sentenza n. 1794 del 05/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212516 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Comunicazione con più persone - Reclamo a contenuto offensivo indirizzato personalmente al titolare di un ufficio - Volontà di comunicare a più persone l'addebito offensivo - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione, sussiste il requisito della divulgazione dell'offesa allorché si presenti impersonalmente alla autorità un reclamo contro una determinata persona, affinché siano presi provvedimenti contro di essa. L'indicato requisito non può invece ritenersi sussistente nell'ipotesi in cui il reclamo sia diretto personalmente al titolare di un ufficio, giacché in tal caso la "comunicazione con più persone" non può dirsi voluta dall'agente, neppure sotto il profilo del dolo eventuale, non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione. (Fattispecie nella quale un esposto offensivo era stato indirizzato al locale "Commissario di P.S.", con invito rivolto al medesimo di convocare egli stesso la destinataria del reclamo per le conseguenti diffide, e presentato direttamente al titolare di detto ufficio, nonché consegnato personalmente a sue mani).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)