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Sez. 5, Sentenza n. 23222 del 06/04/2011 Ud. (dep. 09/06/2011) Rv. 250458 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Lettera denigratoria inviata al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati - Requisito della comunicazione con più persone - Sussistenza - Rilevabilità, ex officio, in sede di legittimità, della ipotizzabile sussistenza di una esimente con conseguente annullamento con rinvio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250458-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; in tal caso, tuttavia, occorre valutare la possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p.. (Nella specie la S.C., pur ritenendo infondato il motivo di ricorso proposto dal PG circa l'inesistenza dell'elemento della comunicazione con più persone, ha ritenuto rilevabile "ex officio", anche in sede di legittimità, la possibile sussistenza di una esimente, disponendo, di conseguenza, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)