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Sez. 1, Sentenza n. 459 del 11/02/1969 (Rv. 338544 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - ESTREMI - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338544-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - ESTREMI - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE.*

La remissione di debito non richiede Forma solenne e formule sacramentali, ma consiste nella dichiarazione recettizia del creditore, comunicata al debitore, di rinunciare alla prestazione da questi dovutagli con l'effetto di estinguere l'obbligazione nei limiti obiettivi della remissione come dichiarata. (V. 959-67, massima n.327205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)