Sez. 1, Sentenza n. 1100 del 20/04/1974 (Rv. 369074 - 01)
OBBLIGAZIONE IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - ESTREMI - REMISSIONE DEL DEBITO DEGLI INTERESSI - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - DOMANDA DEL CAPITALE 'SENZA INTERESSÌ - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO DIFENSORE - CONFIGURABILITA DELLA REMISSIONE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONE IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - ESTREMI - REMISSIONE DEL DEBITO DEGLI INTERESSI - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - DOMANDA DEL CAPITALE 'SENZA INTERESSÌ - SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO DIFENSORE - CONFIGURABILITA DELLA REMISSIONE - ESCLUSIONE.*
La remissione di debito, pur non richiedendo formule sacramentali, deve consistere nella dichiarazione recettizia del creditore, comunicata al debitore, di rinunziare alla prestazione da questo dovutagli. Non puo considerarsi valida remissione del debito degli interessi l' espressione 'senza interessì contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo riguardante il capitale, se il ricorso sia sottoscritto dal solo procuratore ad litem, che trae i suoi poteri da un separato mandato a compiere l'atto processuale e non a rinunziare parzialmente alla pretesa sostanziale. (V 932'73, mass n 363300; 1211'70, mass n 346845; (V 459'69, mass n 338544).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)