Sez. L, Sentenza n. 12031 del 09/08/2003 (Rv. 565857 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Violazione delle norme sul collocamento - Obbligo di comunicazione dell'assunzione di lavoratori agricoli - Ritardo della comunicazione - Violazione amministrativa - Configurabilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il mancato rispetto del termine per l'invio al servizio competente delle comunicazioni previste, in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo, dall'art. 1, comma secondo del D.L. n. 405 del 1996 (decaduto, con clausola di salvezza prevista dall'art. 1, comma quarto della legge n. 608 del 1996, di conversione del decreto legge n. 510 del 1996) equivale a mancato invio, con conseguente applicabilità della sanzione amministrativa - prevista dal comma terzo dello stesso articolo - anche nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/08/1996 num. 405 art. 1 com. 2, Decreto Legge 02/08/1996 num. 405 art. 1 com. 3, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)