Sez. L, Sentenza n. 6126 del 22/03/2005 (Rv. 580328 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Obbligo di comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 9 bis del D.L. n. 510 del 1996 - Ritardo nella comunicazione - Violazione amministrativa - Configurabilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, il mancato rispetto del termine di cui al quarto comma dell'art. 9 bis del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), fissato per l'invio all'INPS ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di un esemplare della sezione matricola e paga del registro d'impresa, relativa ad alcuni lavoratori, costituisce mancato adempimento ("violazione") degli "obblighi di comunicazione" di cui al comma medesimo, per il quale è comminata la sanzione di cui al successivo diciottesimo comma.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 18 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)