Sez. L, Sentenza n. 16946 del 26/08/2004 (Rv. 576233 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Comunicazione di cui all'art. 2 del D.L. n. 416 del 1995 e 9-bis, commi 1 e 2, della Legge n. 698 del 1996 - Inapplicabilità ai datori di lavoro enti pubblici non economici - Sussistenza - Irrilevanza della natura pubblica o privata del rapporto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
La disposizione dell'art. 2 del d.l. n. 416 del 1995, non convertito in legge, ma rispetto al quale venne dettata clausola di salvezza dall'art. 1, comma 2, della legge n. 608 del 1996, di conversione del D.L. n. 510 del 1996, così come quella dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, di questo D.L., là dove prevedono che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici debbono inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego la comunicazione dell'assunzione di lavoratori, debbono essere interpretate nel senso che esonerano da tale obbligo di comunicazione, quantomeno implicitamente, gli enti pubblici non economici, senza che abbia rilievo la natura pubblicistica o privatistica del costituito rapporto di lavoro. (Sulla base di tale principio la S.C., premesso il rilievo che l'Istituto Universitario Orientale è un ente pubblico non economico, ha cassato decidendo nel Merito, la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'irrogazione di una sanzione al rettore dello stesso per l'omessa comunicazione dell'assunzione di lavoratori agricoli sul presupposto - peraltro anch'esso ritenuto inesatto dalla S.C. - che nell'attività di gestione dell'azienda agricola cui erano stati adibiti il detto istituto agisse iure privatorum).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/10/1995 num. 416 art. 2, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)