Sez. 3, Sentenza n. 2266 del 02/02/2006 (Rv. 587862 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Giudizio instaurato contro più debitori solidali - Accertamento della responsabilità esclusiva di uno di essi - Interesse del debitore condannato all'impugnazione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e invece il giudice accerti la responsabilità esclusiva di uno di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, e pronunci conseguentemente la condanna soltanto del medesimo, questi, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)