Sez. 1, Sentenza n. 2192 del 28/01/2009 (Rv. 606488 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Impugnazione proposta da più debitori solidali - Sopravvenuta estinzione del debito - Conseguenze - Interesse ad agire - Difetto sopravvenuto - Fondamento - Opponibilità al creditore delle eccezioni spettanti al debitore principale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
È inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso per cassazione proposto dai coobbligati solidali nel caso in cui il credito, oggetto della pretesa azionata, sia stato estinto da un condebitore, atteso il pieno effetto liberatorio prodottosi nei loro confronti; con la conseguenza che è preclusa l'opponibilità al creditore delle eccezioni spettanti al debitore principale, ammissibili, semmai, nei soli confronti del condebitore pagante, laddove questi agisca in regresso, facendo valere il suo diritto alla surrogazione legale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203 ter, Cod. Civ. art. 1254, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)