Sez. L, Sentenza n. 6371 del 22/06/1999 (Rv. 527846 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Contributi versati per periodo anteriore al quattordicesimo anno di età - Computabilità ai fini delle prestazioni previdenziali - Azione di rivalsa ex art. 24 legge 17 ottobre 1967 n. 977 - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI
Poiché la legge 26 ottobre 1957 n. 1047, che ha esteso l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, non ha fissato alcun requisito di età minima (avendo richiamato la legge 4 aprile 1952 n. 218 - che vieta il versamento dei contributi previdenziali prima del quattordicesimo anno di età per i giornalieri agricoli lavoratori subordinati - esclusivamente in relazione alla misura dei contributi base da versare), e poiché gli artt. 3 e 5 della stessa legge n. 1047 del 1957 regolano l'obbligo contributivo con riferimento al "nucleo familiare" senza alcuna specifica esclusione dei minori degli anni 14, viene legittimamente instaurato il rapporto assicurativo del lavoratore autonomo componente, quale coltivatore diretto, della famiglia colonica anche per il periodo anteriore al compimento del quattordicesimo anno di età, per cui è inammissibile l'azione di rivalsa spiegata dell'Inps ex art. 24 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 ed i contributi versati devono essere computati ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 4, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)