Sez. 3, Sentenza n. 6019 del 08/09/2016 Ud. (dep. 09/02/2017) Rv. 269264 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato minorenne - Mancanza del progetto di intervento predisposto dai servizi minorili - Provvedimento del giudice che formula indicazioni sul contenuto che il progetto dovrà avere - Legittimità - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE
Il giudice non può provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne senza che sia stato predisposto il progetto di intervento elaborato dai servizi sociali minorili, né la presenza delle parti in udienza è sufficiente a garantire il contradditorio sul progetto, stante la mancata predisposizione ad opera dei servizi legittimanente competenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., DPR 22/09/1998 num. 448 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)