Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 20/01/2003 Cc. (dep. 06/02/2003) Rv. 223552 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Sospensione del procedimento penale a carico di imputato minorenne - Mancanza di del prescritto programma di intervento predisposto dai servizi minorili - Omessa audizione delle parti - Nullità.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE
Il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorenne, disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti comporta una nullità di ordine generale in quanto attinente alla partecipazione del pubblico ministero ed all'intervento dell'imputato.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)