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Sez. 5, Sentenza n. 7576 del 15/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 227940 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Mancata predisposizione del progetto di intervento - Omessa preventiva audizione delle parti - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227940-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, con riferimento all'ipotesi di sospensione e messa alla prova (art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988), deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione - nella specie, proposto dal P.M. - avverso l'ordinanza con la quale il giudice dispone la sospensione del processo nonostante da parte dei servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)