Sez. 1 - , Ordinanza n. 14779 del 10/07/2020 (Rv. 658244 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Sospensione dei lavori - Spese generali e utili non conseguiti - Diritto dell'appaltatore al pagamento - Presunzione di danno - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non รจ provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, DM Lavori pubblici 29/05/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)