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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023 (Rv. 669144 - 02)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Sospensione dei lavori - Spese generali e utili non conseguiti - Diritto dell'appaltatore al pagamento - Presunzione di danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669144-02

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1895, n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva gli utili non conseguiti e le spese generali, ove il committente, con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, considerando che l'art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1999 prevede per tale voce il 10% del prezzo dell'appalto.

DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, DM Lavori pubblici 29/05/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)