Sez. 1, Sentenza n. 5010 del 02/03/2009 (Rv. 606785 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Sospensione dei lavori - Spese generali - Diritto dell'appaltatore al pagamento - Sussistenza - Fondamento - Criteri di determinazione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all'appaltatore, sono invece dovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell'appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all'inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i quali l'organizzazione d'impresa può limitare o ridurre l'incidenza negativa di essa (ad es., con l'uso dei macchinari e materiali in altri cantieri o riducendo al minimo la presenza di proprio personale sul posto).
Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 29/05/1895
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)