Sez. U, Sentenza n. 1450 del 05/02/1993 (Rv. 480761 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ente pubblico non economico - Denuncia di comportamento antisindacale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Per effetto dell'art. 6 della L. 12 giugno 1990 N. 146 (che ha modificato, aggiungendovi due commi, l'art. 28 della L. N. 300 del 1970), ai fini della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla denuncia del comportamento antisindacale di un ente pubblico non economico, non è sufficiente il carattere plurioffensivo (cioè lesivo sia di situazioni soggettive proprie ed esclusive del sindacato sia di situazioni soggettive del lavoratore inerenti al rapporto di pubblico impiego) del comportamento denunciato, sussistendo detta giurisdizione solo nell'ipotesi in cui il sindacato non si limiti a chiedere la declaratoria d'illegittimità della condotta denunciata e la cessazione dei suoi effetti, ma richieda anche l'eliminazione del provvedimento lesivo delle suindicate situazioni soggettive dei pubblici dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)