Sez. 3, Sentenza n. 22348 del 22/10/2014 (Rv. 632949 - 01)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Legge reg. Umbria n. 39 del 1984 - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - In zone di ripopolamento e cattura - Natura del contributo regionale - Risarcitoria - Esclusione - Indennitaria - Sussistenza - Fondamento.
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE
Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge reg. Umbria 13 agosto 1984, n. 39, "ratione temporis" applicabile, nel caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Umbria 13/08/1984 num. 39 art. 1, Legge Reg. Umbria 13/08/1984 num. 39 art. 2, Legge Reg. Umbria 20/08/1996 num. 23 art. 3, Legge Reg. Umbria 20/08/1996 num. 23 art. 4, Legge Reg. Umbria 20/08/1996 num. 23 art. 6, Legge Reg. Umbria 20/08/1996 num. 23 art. 10, Costituzione art. 117 com. 2, Costituzione art. 117 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)