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Sez. 5, Sentenza n. 14399 del 15/06/2010 (Rv. 613686 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Acquisto della "prima casa" - Agevolazioni fiscali - Applicabilità - Condizioni - Residenza anagrafica nel comune di ubicazione dell'immobile - Necessità - Sussistenza alla scadenza del termine fissato dalla legge - Indefettibilità - Ottenimento successivo della residenza - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613686-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, ai sensi del comma II-bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Alla luce della lettera e della formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può rivestire, pertanto, l'eventuale conseguimento della residenza in data successiva al termine all'uopo fissato, ovvero, come nella specie, il mancato accoglimento da parte del Comune di una domanda di trasferimento della residenza anteriormente formulata dall'interessato, in assenza dell'accertamento di vizi inficianti il provvedimento che respinga tale richiesta o attinenti al procedimento che lo origina, essendo necessaria, ai fini predetti, l'esatta identificazione della decorrenza degli effetti dell'iscrizione anagrafica.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Decreto Legge 19/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)