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Sez. 5, Sentenza n. 4628 del 22/02/2008 (Rv. 602052 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Acquisto della "prima casa" - Agevolazioni fiscali "ex" art. 16 d.l. n. 155 del 1993 - Ubicazione del bene acquistato nel comune di residenza dell'acquirente - Necessità - Situazione di fatto in contrasto con le risultanze anagrafiche - Rilevanza - Esclusione - Successivo ottenimento della residenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602052-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di imposta di registro ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (comma, applicabile "ratione temporis", introdotto dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in legge 19 luglio 1993, n. 143) - che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nell'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in legge 5 aprile 1985, n. 118 - la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)