Sez. L, Sentenza n. 510 del 20/01/1994 (Rv. 485057 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L. - In genere | Trattamento di buonuscita per il personale proveniente da altri enti - Sostituzione con quello stabilito dalla disciplina di questi ultimi - Ammissibilità - Condizioni - Rettifica della scelta operata tra i due trattamenti - Poteri dell'interessato.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L. - In genere
Ai sensi dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974 n. 303 - secondo cui l'I.N.A.D.E.L. è tenuto ad erogare al personale contemplato dall'art. 1 della stessa legge il trattamento di buonuscita secondo il proprio ordinamento oppure, ove esso sia più favorevole e gli interessati ne abbiano fatto richiesta, il trattamento dello ente di provenienza (con rivalsa, per la differenza, nei confronti del medesimo ente) -, il trattamento I.N.A.D.E.L., riconosciuto in via primaria all'interessato, può essere sostituito dal trattamento secondo la disciplina dell'ente di provenienza solo in quanto questo sia oggettivamente più favorevole. Pertanto, mentre la mancata richiesta del trattamento più favorevole accordato dall'ente di provenienza si risolve in un'implicita rinuncia a tale trattamento, l'esercizio della richiesta prevista dalla legge non può risolversi nella sostituzione del trattamento I.N.A.D.E.L. con altro meno favorevole, essendo la corrispondente domanda da considerare inefficace perché priva del contenuto legale tipico; con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui all'interessato sia stato attribuito il trattamento dell'ente di provenienza in quanto ritenuto più favorevole ed esso sia poi risultato invece meno favorevole, l'interessato medesimo può (con successiva domanda del trattamento I.N.A.D.E.L.) rettificare - entro il termine (quinquennale) di prescrizione - l'originaria richiesta, non essendo configurabile acquiescenza per l'accettazione della somma inferiore precedentemente liquidatagli ed essendo esclusa l'applicabilità della disciplina codicistica in tema di obbligazioni alternative o facoltative o sull'opzione.
Riferimenti normativi: Legge 14/06/1974 num. 303 art. 1, Legge 14/06/1974 num. 303 art. 2, Legge 14/06/1974 num. 303 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)