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Sez. L, Sentenza n. 977 del 07/02/1996 (Rv. 495758 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. | Trattamento di buonuscita o trattamento più favorevole per il personale proveniente da altri Enti e secondo l'ordinamento di questi ultimi - Carattere oggettivo della natura più favorevole del trattamento - Conseguenze - Rettifica della richiesta del trattamento come più favorevole ma in effetti rivelatosi non tale - Ammissibilità - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495758-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L.

Ai sensi dell'art. 3 l. 14 giugno 1974 n. 303 - secondo cui l'Inadel è tenuto ad erogare al personale contemplato dall'art. 1 della stessa legge il trattamento di buonuscita secondo il proprio ordinamento oppure, ove esso sia più favorevole e gli interessati ne abbiano fatto richiesta, il trattamento dell'ente di provenienza (con rivalsa, per la differenza, nei confronti del medesimo ente) - il trattamento Inadel, riconosciuto in via primaria all'interessato, può essere sostituito dal trattamento secondo la disciplina dell'ente di provenienza solo in quanto questo sia oggettivamente più favorevole; pertanto, mentre la mancata richiesta del trattamento più favorevole accordato dall'ente di provenienza si risolve in un'implicita rinuncia a tale trattamento, l'esercizio della richiesta prevista dalla legge non può risolversi nella sostituzione del trattamento Inadel con altro meno favorevole, essendo la corrispondente domanda da considerare inefficace perché priva del contenuto legale tipico; con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui all'interessato sia stato attribuito il trattamento dell'ente di provenienza in quanto ritenuto più favorevole ed esso sia poi risultato invece meno favorevole, l'interessato medesimo, non essendo configurabile la sua acquiescenza per l'accettazione della somma inferiore precedentemente liquidatagli ed essendo esclusa l'applicabilità della disciplina codicistica in tema di obbligazioni alternative o facoltative o sull'opzione, può rettificare l'originaria richiesta con successiva domanda del trattamento Inadel, da proporre entro il termine di prescrizione quinquennale, che decorre dopo la scadenza del termine di 120 giorni, desumibile dall'art. 7 legge n. 533 del 1973 e computabile dalla data di cessazione del servizio, entro il quale l'istituto assicuratore deve provvedere di ufficio alla liquidazione dell'indennità premio di servizio.

Riferimenti normativi: Legge 14/06/1974 num. 303 art. 1, Legge 14/06/1974 num. 303 art. 2, Legge 14/06/1974 num. 303 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)