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Sez. L, Sentenza n. 3322 del 06/04/1999 (Rv. 524978 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Lavoro eccedente l'orario settimanale - Concessione di riposi compensativi - Lavoro prestato nei giorni destinati al riposo compensativo - Conseguenze - Diritto alla maggiorazione per il lavoro straordinario festivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524978-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Nel caso in cui - restando fermo il turno giornaliero di otto ore e diminuendo progressivamente l'orario settimanale ad opera della contrattazione collettiva nazionale - venga prevista (da circolari aziendali implicitamente accettate dai lavoratori) la concessione di riposi compensativi per evitare che l'orario settimanale di fatto superi immancabilmente quello contrattuale, ove venga richiesta ed espletata la prestazione lavorativa nei giorni che avrebbero dovuto essere destinati a riposo compensativo, non spetta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ma quella prevista per il lavoro straordinario feriale. (Fattispecie in tema di dipendenti della SpA Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)