Sez. L, Sentenza n. 8550 del 27/09/1996 (Rv. 499806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Lavoro eccedente l'orario settimanale normale e il tetto orario annuale - Mancato godimento dei riposi compensativi - Previsione contrattuale della maggiorazione per il lavoro straordinario feriale - Diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo - Esclusione - Insufficienza del compenso contrattuale - Prova - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Qualora la prestazione di lavoro oltre l'orario normale contrattuale ecceda il limite annuale "pro capite" fissato dai contratti collettivi di categoria e non abbia luogo, in violazione di specifica disposizione contrattuale, il recupero delle eccedenze con riposi compensativi, non può ritenersi fondata la pretesa del lavoratore di vedersi compensate le ore eccedenti il suddetto limite con la maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro straordinario festivo (salvo che per le ore prestate in giorni festivi o contrattualmente qualificabili come tali), in contrasto con la normativa contrattuale - dalla quale risulti invece che le ore eccedenti il massimale (e indebitamente non seguite da riposo compensativo) debbano essere retribuite come lavoro straordinario diurno feriale - e senza addurre una prova idonea a vincere la presunzione di sufficienza dei compensi fissati con determinazioni provenienti dalle contrapposte organizzazioni sindacali. (Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per imprese aventi in gestione la nettezza urbana).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)