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Sez. L, Sentenza n. 1334 del 22/01/2007 (Rv. 594153 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Per riduzione di personale - Art. 24 legge n. 223 del 1991 - Interpretazione anche alla luce del d.lgs. n. 156 del 1997 - Necessità di cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni - Ricomprensibilità nel suddetto numero di ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro diverse dal licenziamento - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594153-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, l'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere interpretato - anche alla luce del d. lgs. 26 maggio 1997, n. 151, che, nel dare attuazione alla Direttiva comunitaria 26 giugno 1992, n. 56, ha apportato una serie di modifiche allo stesso art. 24 - nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro; tali diverse ipotesi restano, pertanto, assoggettate alle procedure di mobilità ed ai criteri di scelta stabiliti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 solo ove si raggiunga il suddetto numero di cinque licenziamenti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'impugnativa di licenziamento di un lavoratore fondata sull'assunta violazione del citato art. 24, commi quarto e quinto, della legge n. 223 del 1991, così respingendo il ricorso con cui si era dedotto che le molteplici risoluzioni e dequalificazioni disposte dalla società datrice di lavoro nei giorni precedenti al suo licenziamento esprimevano l'inequivoca intenzione di procedere a non meno di cinque licenziamenti, che avrebbe richiesto il rispetto delle disposizioni procedimentali di cui al richiamato art. 24, dovendosi, in effetti, qualificare il licenziamento intervenuto nei suoi confronti come il frammento di una procedura collettiva illegittimamente espletata).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 151, Direttive del Consiglio CEE 26/06/1992 num. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)