Sez. L, Sentenza n. 13714 del 06/11/2001 (Rv. 550048 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Per riduzione del personale - Art. 24 legge n. 223 del 1991 - Interpretazione anche alla luce del D.Lgs. n. 156 del 1997 - Necessità di cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni - Ricomprensibilità nel suddetto numero di ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro diverse dal licenziamento - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di licenziamenti collettivi, l'art. 24 della legge n. 223 del 1991 deve essere interpretato - anche alla luce del D.Lgs. n. 151 del 1997 che, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 56 del 1992, ha apportato una serie di modifiche al citato art. 24 - nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti ivi considerato come già sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro. Tali diverse ipotesi, pertanto, restano assoggettate alle procedure di mobilità e ai criteri di scelta stabiliti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 solo una volta raggiunto il suddetto numero di cinque licenziamenti.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 151, Direttive del Consiglio CEE 26/06/1992 num. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)