Sez. L, Sentenza n. 14079 del 25/10/2000 (Rv. 541208 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Presupposti - Legge n. 223 del 1991 - Fissazione nel numero di cinque dei licenziamenti necessari - Tutela più ampia rispetto agli "standard" minimi delle direttive comunitarie - Sussistenza - Conseguenze - Parziale equiparazione delle forme di risoluzione del rapporto diverse dal licenziamento, "ex" direttiva n. 92/56 - Incidenza sul requisito numerico nel diritto italiano - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Poiché la legge n. 233 del 1991, nel dare attuazione alle direttive comunitarie sui licenziamenti collettivi, ha realizzato una tutela più ampia di quella minima richiesta, prevedendo il requisito numerico di almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni, invece che di dieci (o più, a seconda del periodo di riferimento e delle dimensioni occupazionali dell'impresa), la successiva direttiva n. 92/56 del 26 giugno 1992 (confluita poi nel testo "ricodificato" con la direttiva n. 98/56 del 20 luglio 1998), che ha assimilato ai licenziamenti le cessazioni in forma diversa del contratto di lavoro "verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque", in concreto non influisce - benché il contesto normativo comunitario costituisca parametro vincolante per l'interpretazione della normativa nazionale - sull'integrazione del requisito numerico (pur potendo determinare, nel caso in cui sussistano almeno cinque licenziamenti, l'assoggettamento anche delle ipotesi risolutorie assimilate ai licenziamenti alle procedure di mobilità ed ai criteri di scelta di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/1992 num. 56, Direttive del Consiglio CEE 20/07/1998 num. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)