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Sez. 3, Sentenza n. 18159 del 28/08/2007 (Rv. 598985 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA | Procedimento innanzi al giudice di pace - Possibilità per la parte di difendersi personalmente - Necessità di un apposito provvedimento formale di ammissione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598985-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL CONCILIATORE - RAPPRESENTANZA

Nei giudizi davanti al giudice di pace, l'art. 82 cod. proc. civ. consente alla parte di stare in giudizio personalmente qualora il valore della causa non superi euro 516, 46, oppure dietro autorizzazione del giudice negli altri casi, in considerazione della natura ed entità del giudizio stesso; tale autorizzazione non deve essere preventiva, né formale, potendo essere implicita e deducibile "per facta concludentia". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace sostenendo che l'autorizzazione a stare in giudizio di persona si sarebbe dovuta dedurre per implicito dal fatto che tale giudice non aveva rilevato la contumacia della parte costituitasi personalmente ed aveva ammesso la medesima al compimento di varie attività processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)