Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 09/05/2011 (Rv. 617920 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Disconoscimento - Tardività dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli art. 214 e 215 cod. proc. civ. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)