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Sez. T, Sentenza n. 32597 del 15/12/2024 (Rv. 673279-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Valore delle merci da importare - Diritti di licenza pagati a soggetto terzo - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673279-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, per determinare il valore delle merci da importare, il prezzo effettivamente pagato o da pagare va integrato con i corrispettivi ed i diritti di licenza che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci stesse, con la conseguenza che, ove tali diritti non siano pagati al venditore ma ad un soggetto terzo, proprietario o licenziante degli stessi, occorre esaminare il contenuto negoziale del contratto di licenza e di vendita, per accertare se il venditore sia disposto a vendere la merce senza che sia pagato il corrispettivo del diritto di licenza e se sussista un potere di controllo del licenziante sul licenziatario, che incida sul ciclo di produzione e non sulla qualità del prodotto.

Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)