Sez. T, Sentenza n. 32570 del 13/12/2025 (Rv. 677241-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Determinazione del valore doganale, ai sensi dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913/1992 (CDC) - "Commissioni d’acquisto" - Esclusione dal valore doganale - Condizioni - "Commissioni e spese di mediazione" - Differenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di diritti doganali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario o CDC), ratione temporis applicabile, le "commissioni di acquisto", quali compensi per l'attività di rappresentanza svolta dall'agente nella stipulazione di uno specifico contratto per conto di altri, non concorrono alla determinazione del valore in dogana, purché siano distintamente indicate nella dichiarazione di importazione, mentre vi rientrano le "commissioni e le spese di mediazione", quali somme non correlate all'attività di rappresentanza diretta o indiretta del mandante al momento del perfezionamento del contratto, a nulla rilevando, ai fini della distinzione, la terzietà del soggetto percettore rispetto alle parti del rapporto contrattuale.
Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)