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Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 24/02/1987 (Rv. 451251 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCELTA DEL METODO PRODUTTIVO PIÙ IDONEO - SPETTANZA ALLO AFFITTUARIO - LIMITI - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA BUONA TECNICA AGRARIA E DELLA DESTINAZIONE CULTURALE DECISA DAL CONCEDENTE - FATTISPECIE (ELIMINAZIONE DA PARTE DELLO AFFITTUARIO DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO SU FONDO CONTIGUO DI SUA PROPRIETÀ).*
Stato
decisa il 1987-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451251-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCELTA DEL METODO PRODUTTIVO PIÙ IDONEO - SPETTANZA ALLO AFFITTUARIO - LIMITI - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA BUONA TECNICA AGRARIA E DELLA DESTINAZIONE CULTURALE DECISA DAL CONCEDENTE - FATTISPECIE (ELIMINAZIONE DA PARTE DELLO AFFITTUARIO DI UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO SU FONDO CONTIGUO DI SUA PROPRIETÀ).*

Il potere di iniziativa riconosciuto all'affittuario di adattare, in relazione alle esigenze che annualmente possono mutare, lo ordinamento culturale del fondo, non lo esime dall'Obbligo di rispettare le regole della buona tecnica agraria e la destinazione culturale decisa dal concedente, i cui interessi possono essere lesi anche gravemente da iniziative che alterino l'intera economia del contratto - come l'esecuzione di opere che pregiudichino le possibilità di utilizzazione presenti o future del fondo - oppure violino gli obblighi inerenti alla fedele esecuzione del contratto stesso. (nella specie, l'affittuario aveva anche falsificato la firma del concedente sulla richiesta di autorizzazione amministrativa alla costruzione di un passo carraio per eliminare la servitù di passaggio su un fondo contiguo, di sua proprietà, poi venduto a prezzo maggiorato). (V 6255/84, mass n 437881; (V 184/83, mass n 425009).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)